Articoli tratti dallo Statuto dell’ Associazione

 

ART. 6

(Ammissione)

 Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 90 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto stabilito all’art 9.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Vi sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annulamente stabilita dall’Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

 

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

 

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea dopo 3 mesi dall’iscrizione nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 

 e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare entro il 31 dicembre di ogni anno, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

 

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi è casusa di esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

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